I consigli dell’avvocato

Le responsabilità di chi possiede un cane
Dobbiamo ricordare che come proprietari, siamo responsabili anche civilmente e penalmente per il nostro cane. Questo significa che dobbiamo prendere tutte le precauzioni affinché il cane non rappresenti un pericolo seppur inconsapevole, per se stesso e per gli altri.Da evitare, ad esempio, il lasciarlo passeggiare incustodito o condurlo in luoghi pubblici senza guinzaglio e/o museruola soprattutto se sappiamo che ha difficoltà a socializzare con i propri simili o con le persone che non conosce. Per correggere alcuni atteggiamenti del cane che possono rappresentare un problema in tal senso, è possibile rivolgersi a Centri di Educazione cinofila che esistono nella nostra Provincia e che utilizzano il gioco come linguaggio per imparare a comunicare con il nostro amico a “quattro zampe”. Gesto di estrema responsabilità è inoltre stipulare un’apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che il cane può provocare a terzi.Per avere informazioni basta rivolgersi a qualsiasi compagnia o agenzia di assicurazioni. Il costo di queste polizze è sempre conveniente e si aggira mediamente attorno ai 70 euro annui.Ricordiamo che oltre a normative nazionali e regionali in materia, esistono anche ordinanze e regolamenti comunali che danno disposizioni circa le modalità di detenzione dei cani. Per avere informazioni è consigliabile rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Gli animali in condominio
La detenzione di animali da parte del singolo condomino, essendo una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell’unità immobiliare si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento; in altri termini solo un regolamento condominiale di tipo contrattuale può imporre tale limitazione.Ciò implica che tale divieto deve essere approvato da ogni singolo condomino esplicitamente ovvero può essere introdotto da una delibera assembleare approvata all’unanimità. Nel caso di mancata approvazione unanime del regolamento contenente il divieto, quest’ultimo è inefficacie anche rispetto a quei condomini che abbiano dato voto favorevole.Ciò in virtù del fatto che tali manifestazioni di voto, non essendovi l’unanimità dei consensi non hanno creato un regolamento di tipo contrattuale, si sono creati invece una serie di atti unilaterali atipici non idonei a vincolare i loro autori (art. 1987 c.c.), in mancanza di una specifica disposizione legislativa, che ne preveda l’obbligatorietà.
Il cane che abbaia
Se il cane abbaia non può considerarsi disturbo della quiete: infatti, perché vi sia reato è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (Sentenza della Cassazione n. 1394 del 6/3/2000).
Per informazioni, per sottoporre quesiti o avere chiarimenti in materia di corretta detenzione degli animali domestici potete contattare il canile comunale di Riccione, il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 (Michela Ronci – Presidente Associazione “e l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz) oppure scrivere a avvocato@canilericcione.it