Le leggi
A tutela degli animali
Il diritto è un insieme di regole, dette anche norme, generali ed astratte che disciplinano le azioni degli individui che formano una collettività. Il diritto ha l’obiettivo fondamentale di garantire l’ordine sociale. In ciascun ordinamento giuridico esistono una complessità di disposizioni e normative che non hanno la stessa importanza e lo stesso valore. Per gerarchia delle fonti s’intende il criterio che solitamente si utilizza per definire i rapporti prioritari tra norme e leggi che coesistono in un medesimo momento nell’ordinamento giuridico.
Secondo il principio della gerarchia delle fonti esistono tre livelli gerarchici:
– al primo livello si trovano le fonti costituzionali ovvero la Costituzione, le leggi costituzionali e quelle di revisione costituzionale;
– al secondo livello ci sono le fonti legislative dette anche fonti primarie (leggi ordinarie, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali);
– al terzo ed ultimo livello abbiamo le fonti regolamentari dette anche secondarie che comprendono i regolamenti del Governo e degli enti locali.
La fonte legislativa di livello superiore prevale sempre su quell’inferiore e quest’ultima non può contravvenire quelle superiori. Ciò sta a significare che la fonte inferiore che ha un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da vizio e dovrà essere pertanto abrogata dall’ordinamento giuridico.
Nell’ambito della normativa vigente in materia d’animali d’affezione, la norma gerarchicamente più importante in questo momento per il nostro ordinamento giuridico è la Legge Quadro n. 281/91, alla quale fanno riferimento esplicitandola nei principi di carattere generale, le singole leggi regionali vigenti.
Sotto alle leggi regionali troviamo le ordinanze ed i regolamenti comunali che le amministrazioni locali hanno approvato al fine di disciplinare sui territori di competenza, nel pieno rispetto delle norme di fonte superiore, il corretto inserimento degli animali d’affezione nel contesto sociale ed urbano.